Presidio Slow Food

La Comunità del Cibo a Energie Rinnovabili della Toscana

  • Pecore al pascolo

Disciplinare e regolamento del consorzio

REVISIONE DEL N.2 30/01/2013

CONSORZIO AGNELLO POMARANCINO - Pomarance

Coldiretti

C.I.A.

Unione Agricoltori

Marchio Collettivo

"CONSORZIO AGNELLO POMARANCINO "

Disciplinare e Regolamento

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI PISA

Comunità Montana V.C. Provincia di PISA

Marchio Collettivo

"CONSORZIO AGNELLO POMARANCINO "

Disciplinare di produzione

L’Associazione Provinciale Allevatori di Pisa, d’ora in poi denominata anche soltanto Apa , d’intesa con le Organizzazioni Professionali Agricole la Comunità Montana della Val di Cecina e la Provincia di Pisa ha istituito il marchio collettivo “AGNELLO POMARANCINO”,per la identificazione degli agnelli allevati in aziende che aderiscono al presente disciplinare. Con delibera del Comitato direttivo della del 27 maggio 2009 , l' Associazione Provinciale Allevatori ne affida la gestione al Consorzio Agnello Pomarancino   con sede in Pomarance.

Art 1 Denominazione del prodotto

L'agnello da carne di razza Pomarancina assumerà il nome di " Agnello Pomarancino ". L'utilizzo di tale denominazione e del marchio di seguito illustrato, sarà riservato esclusivamente al prodotto che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2 Descrizione

Per 'Agnello Pomarancino " si intende l'agnello da carne maschio o femmina prodotto da pecore ed arieti di razza Pomarancina iscritti al registro Anagrafico depositato presso l’A.I.A. e in sede periferica presso l’Ufficio provinciale dell’A.P.A. di Pisa ed allevato secondo quanto dettato da presente disciplinare.

Art. 3 Zona di produzione

L'area geografica di produzione delle carni di "Agnello Pomarancino" comprende il territorio dei Comuni di Pomarance, Volterra, Montecatini V.C. e Castelnuovo V.C -considerati area di origine della razza- , i Comuni a questi limitrofi, inoltre il territorio dei Comuni delle Provincie limitrofe a quella di Pisa.

Art. 4 Tecnica di allevamento

a) FATTRICE

Le pecore di razza Pomarancina destinate a produrre l'Agnello Pomarancinodevono essere allevate prevalentemente allo stato semibrado, nei pascoli presenti all'interno della zona di produzione al fine di garantire la necessaria varietà di essenze selvatiche utili alla sana alimentazione di questa razza ovina dalle spiccate caratteristiche di rusticità. Nei periodi dell'anno più sfavorevoli, dal punto di vista meteorologico, l'alimentazione può essere integrata con fieno o con altri prodotti vegetali di origine aziendale, concentrati, sali minerali.

b) AGNELLO

L'Agnello Pomarancino deve essere alimentato con latte materno fino alla macellazione, deve seguire la madre al pascolo e la sua dieta a latte può essere integrata solamente con gli stessi alimenti che vengono utilizzati dalla madre stessa .

Nell'intero ciclo di produzione dell’Agnello Pomarancino è vietato l'uso di organismi geneticamente modificati (O.G.M.) o di prodotti da essi derivati.

I locali per il ricovero degli animali eventualmente usati nel periodo invernale, devono garantire il benessere degli stessi, inoltre devono assicurare condizioni idonee per quanto concerne l'alimentazione, il ricambio d'aria, l'illuminazione e gli interventi sanitari.

Art. 5 Elementi che comprovano l'origine e il legame con l'ambiente

La razza Pomarancina ha come base costitutiva la popolazione Appenninica, popolazione la cui origine si perde nella notte dei tempi essendosi formate attraverso insanguamenti con razze da carne (Appenninica attuale, Fabrianese e Pomarancina) o Merinos (Sopravissana) o da razze derivate Merinos da carne (Merinizzata).

Si tratta, pertanto, di razza di origine polimeticcia ad indirizzo carne che ancora oggi, data la persistenza di una parte del patrimonio genetico della razza incrociata, presentano doti di rusticità tali da permetterle lo sfruttamento di tenitori collinari e/o alto-collinari.

Art. 6 identificazione degli animali

I soggetti devono essere identificati non oltre i 50 giorni dalla nascita mediante apposizione sul padiglione auricolare sinistro di idonea fascetta o bottone auricolare contenente sul fronte i codici di identificazione dell'allevamento e, sul retro, il numero progressivo del capo o il logo del marchio .

Art . 7 Macellazione

Gli agnelli maschi e femmine devono essere macellati ad un'età compresa tra i 50 e 130 giorni

La macellazione deve avvenire in mattatoi idonei, situati all'interno della zona di produzione, o , a seguito di specifiche esigenze e conseguenti accordi in impianti anche ubicati in altre province. Sulla base della nuova normativa regionale, la macellazione puo' essere effettuata anche a domicilio Al fine di evitare fenomeni di stress nell'animale, particolare cura va prestata nelle fasi di trasporto e di attesa della macellazione nel rispetto del benessere degli animali.

Le carcasse degli agnelli debbono avere un peso alla macellazione compreso tra gli 8 e i 15 Kg

e devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore della carne: rosa o rosa scuro

consistenza delle masse muscolari: solida

consistenza del grasso: solida

colore del grasso: bianco o bianco crema.

Art 8 identificazione delle carcasse

Alle carcasse aventi i requisiti di cui ai paragrafi precedenti viene effettuata la marchiatura, con caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinta da ogni altra scritta e impressa sulla superficie delle carcasse.

Nelle carcasse il marchio viene applicato sulla faccia esterna dei seguenti tagli Spalla , costato , lombo, coscia.

II marchio deve essere conservabile in tutte le fasi della distribuzione

Art 9 Confezionamento ed etichettatura

La carne di "Agnello Pomarancino " deve essere immessa al consumo

provvista di particolare contrassegno a garanzia dell'origine e dell'identificazione del prodotto.

La carne è posta in vendita al taglio o confezionata. La vendita al taglio può avvenire anche in punti vendita appositamente convenzionati i quali dietro l'impegno sottoscritto a vendere esclusivamente carne di agnello timbrata con il marchio , vengono sottoposti ad ulteriori controlli e possono pertanto pubblicizzare tale condizione.

La carne confezionata porzionata, fresca o surgelata, è posta in vendita solo in confezioni sigillate. Il confezionamento può avvenire solo in laboratori abilitati e sotto il controllo dell'organo preposto che consente la stampigliatura del marchio. Nell'etichetta oltre alle informazioni obbligatorie per legge, dovranno altresì essere indicati: Consorzio Agnello Pomarancino , n. di lotto, il giorno ed il luogo della macellazione,

Per la vendita al taglio la dicitura di cui sopra viene comunicata con apposita cartellonistica al consumatore che riporterà le stesse indicazioni adottate per la carne confezionata.

E' comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

Art. 10 Il Logo

E’ costituito da :

dalla scritta “CONSORZIO AGNELLO POMARANCINO” in bianco a caratteri maiuscoli su sfondo trapezoidale blu bordato di verde smeraldo.

Da una cupola e pennacchio di fumo affiancata da un ruscello anch’esso stilizzato tutto di colore verde smeraldo, riproducente le antiche torri di raffreddamento dei soffioni boraciferi,

Da una immagine di un agnello di colore bianco

Dall’ombra della sera anch’essa di colore verde smeraldo

Il logo e’ contenuto in un cerchio ideale del diametro di cm 6,5

Il logo da apporre sulle carcasse è ovale su timbro di bronzo con all’interno la

scritta Consorzio Agnello Pomarancino e al centro l’immagine dell’agnello.

L’immagine del logo fatta eccezione della immagine dell’agnello, e’ stata richiesta e concessa dalla Comunità Montana della Val di Cecina in quanto proprio.

Art. 11 Modifiche al disciplinare di produzione

II presente disciplinare è modificabile sulla base di proposte che possono essere suggerite dalle aziende zootecniche aderenti , dall’Ente Gestore, o dal Comitato di Controllo.

Le modifiche da apportare debbono comunque essere approvate dal Comitato di Controllo previo parere favorevole espresso dalla maggioranza delle aziende zootecniche aderenti .

Associazione Provinciale Allevatori – Pisa

CONSORZIO AGNELLO POMARANCINO - Pomarance

Marchio Collettivo

CONSORZIO AGNELLO POMARANCINO

Regolamento

Art. 1 Scopi - Destinatari

II Marchio Collettivo "Consorzio Agnello Pomarancino " (d'ora in avanti: MARCHIO) identifica la carcassa intera o suddivisa in mezzene dell’Agnello derivante da pecore e arieti di razza pomarancina , (d'ora in avanti Agnello Pomarancino , proveniente dall'area di cui all'art.3 del disciplinare di produzione, e allevato secondo le specifiche contenute nel relativo disciplinare di produzione, in osservanza delle norme del presente regolamento.

L'utilizzazione può essere concessa, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle aziende zootecniche aderenti al disciplinare di produzione, e socie del consorzio Stesso , d’ora in poi denominate anche soltanto “beneficiari”, che producono gli agnelli dai quali si ottengono le carcasse che il MARCHIO ha lo scopo di identificare .

Art.2 Adesione, ammissione e rilascio Licenza d’Uso del Marchio

2.1) DIRITTO DI ADESIONE

Possono aderire al marchio le aziende zootecniche ubicate nel territorio di cui all’art.3 del disciplinare di produzione, socie del Consorzio Agnello Pomarancino e iscritte al Registro Anagrafico della razza Pomarancina,che   allevano ovini di cui all’Art.1, che aderiscono all’apposito disciplinare di produzione e ad ogni altra norma che sara’ in proposito emanata , che attuano   “l’autocontrollo del processo produttivo” e che fanno   domanda scritta di adesione al marchio all’Ente gestore di cui al successivo Art. 4 .

2.2 )DOMANDA DI ADESIONE AL MARCHIO

Gli allevatori che aspirino all'utilizzazione del Marchio devono presentare all’Ente Gestore tramite il modulo all'uopo predisposto , domanda corredata dalle informazioni e dalla documentazione necessaria a dimostrare l’esistenza delle condizioni atte a garantire il rispetto degli standard indicati nel disciplinare dì produzione dell'Agnello Pomarancino . In particolare devono fornire:

• Una descrizione della propria unità produttiva

• Una dichiarazione di accettazione delle tecniche produttive specificate nel disciplinare dì produzione

2.3)VISITA PRE ADESIONE

Le Aziende richiedenti devono sottoporre il proprio allevamento   ad un controllo preventivo, effettuato da tecnici incaricati dall’Ente Gestore, teso a stabilire l'effettiva appartenenza degli animali da riproduzione e di quelli da macello, alla razza Pomarancina   .

Successivamente al sopralluogo di verifica aziendale, operata a cura del personale incaricato dall’Ente Gestore, ed al parere espresso dall’apposito Comitato di Controllo di cui al successivo Art . 3 del presente regolamento     sara’ data comunicazione all’interessato dell’ avvenuto accoglimento o rifiuto della domanda stessa.

Per gli animali di nuova iscrizione   al Registro Anagrafico il periodo di conversione della pecora va da tre a 12 mesi. Per gli animali destinati alla produzione di carne il periodo di conversione deve essere di almeno 3 settimane per quelli derivanti da fattrici iscritte e 6 settimane per quelli di fattrici di nuova iscrizione .

2.4) ESISTO RICHIESTA DI ADESIONE

L'Ente Gestore sulla scorta dei documenti prodotti e dei risultati dell'istruttoria della domanda, accerta che l’azienda zootecnica richiedente sia in possesso delle risorse necessarie al rispetto degli standard indicati dal disciplinare di produzione dell'Agnello Pomarancino e rilascia al richiedente la LICENZA D'USO del Marchio.

2.5.) RILASCIO LICENZA D’USO DEL MARCHIO

Con il rilascio della LICENZA D'USO del MARCHIO ,l’azienda zootecnica (d'ora in avanti denominata anche solo con il termine BENEFICIARIO), acquisisce il diritto a distinguere i propri prodotti con il MARCHIO. l’Ente Gestore cura la redazione e l'aggiornamento dell'Albo dei beneficiari. La consultazione degli Albi è consentita a chiunque.

Art. 3 Il Comitato di Controllo

Al fine di garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni previste per la realizzazione e successiva gestione del marchio, opera il Comitato di Controllo composto da un rappresentante per ciascuno   dei seguenti Enti:   Provincia,   Coldiretti, C.I.A., Unione Agricoltori. La segreteria del Comitato sara’ affidata al Direttore dell’Apa. Il Comitato si riunira’ ogni qualvolta se ne ravveda la necessita’ o periodicamente, secondo criteri che lo stesso stabilira’.

Il Comitato di Controllo esercita le attribuzioni contemplate dal presente regolamento.

Art. 4 Gestione del marchio

Con delibera del Consiglio direttivo del 27 maggio 2009, l'A.P.A. affida la gestione del marchio al Consorzio Agnello Pomarancino il quale curerà tutta la parte organizzativa ed i rapporti con gli allevatori, i mattatoi, l’Organo di Controllo e le Istituzioni pubbliche.

L’Ente Gestore inoltre puo’ curare direttamente la: promozione, distribuzione e commercializzazione degli agnelli e delle loro carcasse identificate con il marchio.

L’Ente Gestore potra’ richiedere agli allevatori aderenti ed ai punti vendita una quota ad agnello macellato e marchiato, a copertura parziale o totale delle spese di controllo e marcatura dei soggetti.

Art. 5 Attività di Verifica

5.1 ORGANO DI VERIFICA

L’attività di verifica puo’ essere svolta da un Organo di Controllo ufficiale o da tecnico autorizzato a tale scopo, comunque individuato dall’Ente Gestore.

La vigilanza riguarderà tutto cio’ che concerne la corretta applicazione delle disposizioni del disciplinare di produzione e del regolamento del marchio.  

5.2 PROCEDURA DI VERIFICA

Le aziende aderenti al marchio, sono tenute a far controllare in qualsiasi momento dal personale all’uopo incaricato ,   il proprio allevamento per verificare :

  • l’identita’ degli animali attraverso le matricole auricolari, applicate conformemente alla normativa vigente
  • i foraggi e gli altri alimenti somministrati al bestiame
  • il sistema di allevamento,
  • l’igiene dei locali
  • il corretto uso dei prodotti sanitari
  • la sanita’ e benessere del bestiame
  • il manuale dell’autocontrollo
  • verifica del numero di capi aderenti al marchio venduti dall’allevatore con il numero di carcasse marchiate, vendute dallo stabilimento di macellazione o direttamente dall'allevatore stesso

La verifica puo’ essere effettuata , dallo stesso Ente gestore o   da tecnico esperto da esso espressamente incarica   presso i mattatoi o in azienda per gli accertamenti della identità e la tipologia e la razza degli animali pre macellazione, e la corretta marchiatura delle carcasse.

5.3 ESITI DELLE VERIFICHE

Gli addetti alla verìfica consegnano all’Ente Gestore i risultati della verifica cui devono allegare una relazione illustrativa che tenga conto delle dichiarazioni e delle osservazioni raccolte nell’apposito modulo.

In caso di esito negativo della verifica, la relazione deve illustrare le iniziative che il verificato dovrà adottare per adeguarsi agli standards qualitativi indicati nel Disciplinare di Produzione.

L’Ente Gestore provvede a notificare all'interessato   gli eventuali esiti negativi delle veridiche, e le eventuali azioni correttive ed i conseguenti provvedimenti.

Art. 6 Diritti e obblighi dei Beneficiari ammessi all'uso del Marchio

I Beneficiari sono tenuti al costante rispetto delle condizioni che hanno giustificato il rilascio della LICENZA D'USO del Marchio.

Ogni mutamento delle condizioni produttive a qualsiasi causa dovuto, deve essere tempestivamente comunicato all’Ente Gestore . Quest'ultima, ove lo reputi opportuno, può sospendere, con efficacia immediata, il Beneficiario dall'utilizzazione del Marchio e disporre una verifica. Il provvedimento di sospensione viene annotato a margine dell'Albo di cui all'Art. 2 com.2.5

Art. 7 Sanzioni

7.1 L'inosservanza delle disposizioni riportate nel Disciplinare di Produzione, da parte di chi sì avvale del Marchio "Agnello Pomarancino” vengono definite "NON CONFORMITÀ". Si distinguono in due livelli:

lievi e gravi , alle quali fanno seguito provvedimenti la cui tipologia viene graduata in funzione della capacità di pregiudicare o meno la sicurezza del sistema di controllo e la conformità dei prodotti.

7.2 LA NON CONFORMITA’ LIEVE

La non conformità lieve consiste nel mancato rispetto degli aspetti formali e della documentazione prevista dal piano dei controlli, che non comportino effetti prolungati o manifesti tali da indurre a variazioni sostanziali dello status aziendale e che comunque non alterino l'affidabilità dell'operatore.

7.3 LA NON CONFORMITÀ GRAVE

La non conformità grave consiste in una inadempienza, manifesta o avente effetti prolungati, degli obblighi prescritti dal piano dei controlli, vuoi per la mancanza di alcuni elementi che compongono la documentazione, vuoi per la contravvenzione degli ulteriori obblighi facenti carico all'operatore, compreso il mancato rispetto degli obblighi contratti con l’adesione al Marchio.

In caso di non conformità, in base al livello di gravita vengono applicati i seguenti provvedimenti:

• richiamo scritto

• revoca dell'uso del Marchio per un periodo non superiore ad un anno;

• revoca definitiva dell'uso del Marchio.

La revoca definitiva dell'uso del Marchio da luogo all'immediata e definitiva cancellazione dell'operatore dall" Albo dei beneficiari.

Art. 8 Pubblicità e Riservatezza

8.1 Tutti i provvedimenti del Comitato di Controllo sono pubblici e, pertanto, accessibili a chiunque, Ivi comprese le amministrazioni pubbliche e le associazioni di consumatori.

8.2 Il Comitato di Controllo, al fine di tutelare i BENEFICIARI, mantiene riservate le informazioni raccolte in occasione dell'istruzione delle domanda di ammissione all'uso del Marchio, di cui all'art 2 del presente regolamento e delle verifica; la medesima riservatezza viene osservata per ogni altra informazione - riguardante singoli imprenditori, i loro processi produttivi, la loro organizzazione aziendale- di cui il Comitato di Controllo sia venuta, per qualsiasi causa, a conoscenza.

Art. 9 Modifiche al regolamento

9.1. II presente regolamento è modificabile sulla base di proposte che possono essere suggerite dai Beneficiari, dall’Ente gestore, o dal Comitato di Controllo.

9.2. Le modifiche da apportare debbono essere approvate dal Comitato di Controllo previo parere favorevole espresso dalla maggioranza dei Beneficiari.

Art. 10 Modulistica

La modulistica utilizzata e’ la seguente:

mod. 1 adesione al marchio

mod. 2 scheda check up aziendale

mod. 3 schema di autocontrollo

mod. 4 documento di identificazione dell’agnello o della partita di agnelli

mod. 5 licenza d’uso del marchio